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Responsabilità per caduta albero

06giu2020

Responsabilità per caduta albero – L’Articolo 2051 del Codice Civile (danno cagionato da cosa in custodia) afferma che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Questo significa che quando il danno è causato da una cosa (anche un albero o un vaso), il custode di essa è obbligato al risarcimento; a meno che non si dimostra che il danno è derivato da caso fortuito o da forza maggiore, ovvero che l’evento che ha cagionato il danno abbia caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità (è questo il caso di eventi meteorici di straordinaria intensità, verificatisi senza alcuna attendibile previsione).  Di qualunque cosa si tratti, il custode, nel nostro caso il proprietario dell’albero o il gestore dello stesso (individuo privato, ente pubblico o condominio di un edificio) ha il dovere e il potere di custodire e di vigilare sulla cosa affinché non rechi danni a terzi. La giurisprudenza in materia è ricca di sentenze della Cassazione che attestano la responsabilità del custode e sanciscono il risarcimento del danno nel caso di comprovata inadempienza. 

Responsabilità per caduta albero. Cosa fare. 

Attraverso la valutazione di stabilità di un albero è possibile verificarne le condizioni vegetative, fitosanitarie e strutturali  e definire gli interventi colturali necessari (ad esempio: potatura, consolidamento, altri interventi specifici).

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