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Interventi sugli alberi. Responsabilità del Committente

20dic2015

Interventi sugli alberi. Responsabilità del Committente – Le responsabilità in caso di affidamento di lavori a personale privo delle necessarie attrezzature e competenze professionali è del Committente.

Interventi sugli alberi. Responsabilità del Committente

Cantiere non adeguatamente segnalato

Anche per i lavori in ambito “privato”!

Nel nostro Paese esiste un generalizzato difetto di conoscenza e applicazione delle norme in merito alla regolarità ed alla sicurezza dei cantieri.  In particolare, è il cittadino che effettua lavori presso la propria abitazione, o l’immobile in uso, a disconoscere spesso i propri obblighi e adempimenti di Committente privato. Questo spesso riguarda anche i lavori eseguiti in ambito condominiale.

L’allarme sociale destato negli ultimi anni dai gravi e ripetuti infortuni sul lavoro, insieme alla necessità di recepire le direttive europee sul tema, hanno spinto il

Interventi sugli alberi. Responsabilità del Committente

Cantiere non adeguatamente segnalato

legislatore a rendere più stringenti le regole sulla sicurezza esistenti, con l’approvazione, prima del d.lgs. 626/1994 diventato il pilastro della normativa antinfortunistica, da alcuni anni sostituito dal d.lgs. 81/2008 detto “Testo Unico sulla sicurezza”.

Il d.lgs.81/2008 ha riordinato l’intera materia recependo ed ampliando la frammentata normativa esistente anche in attuazione delle direttive europee.

La complessa disciplina del Testo Unico sulla sicurezza è applicabile, come espresso nell’art. 3, comma 1, “a tutti i settori di attività privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio” ed è frutto della lunga maturazione giurisprudenziale sul tema, in relazione anche al riparto delle responsabilità, anche penali, dei vari soggetti coinvolti nell’esecuzione delle opere.

Ma chi è il Committente? E quali sono le responsabilità del Committente?

Interventi sugli alberi. Responsabilità del Committente

Mancato utilizzo di DPI

Con l’entrata in vigore del Testo Unico per la Sicurezza sono state ridefinite le responsabilità dei soggetti “attori” dei cantieri, individuando gli adempimenti che gli stessi devono espletare.
Rispetto alla precedente normativa (D.Lgs. 494/96) il Committente viene individuato quale “regista” del cantiere, dalla fase di progettazione a quella di realizzazione, in quanto incaricato della valutazione e della scelta dei professionisti ed imprese che contribuiranno alla realizzazione dell’opera.

Il committente dei lavori viene definito dal decreto legislativo n°81/2008, come “…soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione …” .

Assume automaticamente la funzione di committente chi (per esempio):
– da proprietario di una villetta, affida i lavori di potatura o abbattimento alberi del giardino;
– da locatario di un appartamento, affida i lavori di lavori di potatura o abbattimento alberi del giardino;
– da amministratore di condominio, affida i lavori di abbattimento o potatura alberi del giardino;
– da titolare d’impresa, affida i lavori di potatura o abbattimento alberi nel giardino del capannone aziendale.

Il committente, in sostanza, è colui che sottoscrive il contratto d’appalto/preventivo con l’impresa, sostiene il costo dei lavori e costituisce il soggetto destinatario dell’opera.

Al committente privato la legge impone obblighi, adempimenti e responsabilità e, in caso di inosservanza, prevede pesanti sanzioni di natura penale, pecuniaria ed amministrativa.

Il Committente, o il responsabile dei lavori, deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi, tramite almeno le seguenti documentazioni:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto/lavoro;
b) specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria (quando previsti dalle norme vigenti). Ad esempio, per interventi di potatura o abbattimento alberi, verificare che il personale  sia in possesso degli attestati per il lavoro in quota su fune e su autoscala;
e) documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.

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 Regole d’oro per il Committente
– Se non si possiede una formazione tecnica in materia di sicurezza sui cantieri, è CONSIGLIATO rivolgersi ad un professionista che ricopra la carica di RESPONSABILE DEI LAVORI;
– Scegliere imprese/professionisti di cui ci si fida e di riconosciuta capacità tecnico professionale anche nell’applicazione delle misure di sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere e NON SOLO SU UNA BASE PURAMENTE ECONOMICA CHE PRIVILEGI IL “PREZZO PIU’ BASSO POSSIBILE”.

Interventi sugli alberi. Responsabilità del Committente. Per quanto riguarda gli interventi sugli alberi scegliere sempre, se possibile, un arboricolore certificato.

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