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Trasformazione del bosco ed interventi compensativi.

01feb2014

L’intervento di eliminazione di un bosco (con taglio e sradicamento delle piante) per cambiare la destinazione d’uso del suolo (da bosco a terreno urbanizzato, agricolo o altro) è chiamato “trasformazione del bosco”. Questo termine coincide con i concetti di “disboscamento” o “deforestazione”.
La “trasformazione del bosco” è possibile in alcuni casi ma deve sempre essere autorizzata dagli “Enti forestali”, ossia da:
– Enti gestori di parchi o riserve, nel caso di boschi che ricadono in queste aree protette;
– Comunità montane, nel restante territorio montano;
– Province, nel restante territorio di pianura.

Regione Lombardia ha approvato le Regole per la concessione o il diniego di autorizzazioni alla “trasformazione del bosco”. Queste regole sono contenute:

  • nella l.r. 31/2008 (“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”) in particolare all’articolo 43;
  • nella d.g.r. 675/2005 (“Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi”), approvata dalla Giunta regionale della Lombardia in applicazione dell’art. 43 della l.r. 31/2008 e dell’art. 4 del d.lgs. 227/2001.

Ecco le principali regole per l’autorizzazione alla trasformazione del bosco:

  • L’autorizzazione alla trasformazione del bosco è rilasciata “compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento e di igiene ambientale locale”. Questa verifica di compatibilità è effettuata da un dottore forestale o dottore agronomo, dipendente o collaboratore dell’ente forestale, sulla base delle indicazioni e regole del “piano di indirizzo forestale”.
  • Vi sono alcuni tipi di bosco che non possono essere trasformati, se non in casi eccezionali, ad esempio i tipi forestali rari (alcuni querceti, le leccete, le mughete, le alnete di ontano nero o di ontano bianco, alcuni saliceti, gli abieteti “prealpini”, le pinete di pino silvestre dell’alta pianura e altre ancora), i “boschi da seme” (cioè inseriti nel registro regionale dei boschi da seme “Re.Bo.Lo.”), i boschi che la rete ecologica regionale (di cui alla d.g.r. 8/8515/2008) o la rete ecologica provinciale (riportata nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale) classificano come “aree prioritarie per la biodiversità nella pianura o nell’Oltrepò” o come “corridoi primari” o come “gangli primari” o come “varchi” e altri boschi ancora.
  • In caso di autorizzazione, vi è l’obbligo di realizzare interventi compensativi, in caso di eliminazione di un bosco, che consistono in nuovi rimboschimenti nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità (perlopiù in pianura) e in operazioni di miglioramento dei boschi esistenti e di riassetto idrogeologico nelle aree con elevato coefficiente di boscosità (perlopiù in collina e montagna). Questi interventi compensativi sono a carico del destinatario dell’autorizzazione, che può delegare l’ente forestale ad eseguire l’intervento “monetizzandolo” (deve cioè versare l’importo presunto dei lavori di compensazione maggiorati del 20%).
  • Prima del rilascio dell’autorizzazione, l’ente forestale deve ricevere l’importo “monetizzato”. Se il destinatario dell’autorizzazione esegui direttamente i lavori di compensazione, deve stipulare, prima del rilascio dell’autorizzazione, una polizza fideiussoria.
  • L’estensione minima dell’area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l’obbligo della compensazione, è normalmente pari a 100 mq. Vi sono però alcune significative eccezioni nel caso di disboscamenti nel territorio delle Comunità montane e dei Comuni classificati montani ai sensi della d.g.r. 10443 del 30.09.2002 .
  • Sono precisati gli interventi di disboscamento esonerati totalmente o parzialmente dagli obblighi di compensazione: sistemazioni del dissesto idrogeologico, viabilità agro-silvo-pastorale prevista dai piani VASP, interventi di conservazione della biodiversità e del paesaggio, ripristino dell’agricoltura in montagna e collina. Questi interventi sono dettagliati dal PIF.
  • Nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, i costi di compensazione sono legati alla necessità di imboschire una superficie da 2 a 5 volte quella del bosco distrutto.
  • Nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, i costi di compensazione sono legati alla necessità di realizzare lavori di miglioramento forestale o idrogeologico di importo pari al bosco distrutto; peraltro attraverso il Piano di indirizzo forestale l’Ente forestale può aumentare detti costi di compensazione fino a quattro volte.
  • È prevista un’ampia possibilità di definire a livello locale, tramite i Piani di indirizzo forestale o tramite criteri provvisori, le aree che possono essere soggette a disboscamento, i criteri e i limiti per le autorizzazione e le tipologie di interventi compensativi.
  • Esiste un “Albo delle opportunità di compensazione”, grazie al quale chi deve eseguire lavori di compensazione può scegliere fra interventi realizzabili segnalati da cittadini o enti che hanno a disposizione terreni su cui intervenire e hanno difficoltà ad accedere a contributi pubblici.

Sono infine definite le procedure per gli iter amministrativi e per raccordare le autorizzazioni alla trasformazione del bosco con l’iter delle autorizzazioni paesaggistiche e idrogeologiche.

I criteri sono stati approvati con dgr 675/2005 e successivamente modificati e integrati in alcune occasioni (d.g.r. 2024/2006, d.g.r. 3002/2006, d.g.r. 2848/2011).

Per ulteriori informazioni sulle singole pratiche è necessario rivolgersi all’ente forestale di competenza.

Per informazioni sulle singole pratiche, rivolgersi agli enti competenti per le istruttorie (enti gestori di parchi regionali e di riserve regionali, comunità montane e province).

(da Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura)