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Distanza degli alberi dai confini

15ott2007

Distanza degli alberi dai confini – Il Codice civile stabilisce le distanze delle alberature confinanti con proprietà private, mentre per quanto riguarda i confini con le strade pubbliche interviene il nuovo codice della strada.

Codice civile. Articoli 892 – 896 (delle distanze e dei confini).

Gli articoli in oggetto rappresentano una parte di quelli costituenti la sezione VI del titolo II libro III del codice civile. La sezione, rubricata “delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti fra i fondi”, dedica numerosi articoli al problema dei confini.

Art.892.
L’articolo in oggetto fornisce una disciplina esaustiva riguardo le distanze da osservare per chi intenda piantare alberi presso il confine della propria proprietà. La rubrica dell’articolo consiste ne “le distanze per gli alberi” e stabilisce al primo comma una regola fondamentale inerente le fonti giuridiche dell’istituto. La disciplina esposta ha valenza solo in quanto non siano presenti norme regolamentari o usi locali. La norma viene così ad acquisire un valore eminentemente residuale operante solo in assenza delle fonti previste. Questo dell’art.892 costituisce tra l’altro un caso di uso ammesso “secundum legem”. Gli usi , che costituiscono la fonte sott’ordinata nel sistema delle fonti nel nostro ordinamento, hanno valore solo in quanto richiamati dalla legge.
Questo caso rappresenta così un’estrinsecazione del principio generale. Le distanze previste si distinguono a seconda che gli alberi siano di alto o non alto fusto, o che si tratti di viti, arbusti, siepi vive, piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
Le distanze da osservare dal confine sono dunque di tre metri per gli alberi di alto fusto e di un metro e mezzo per quelli a non alto fusto, mezzo metro, infine, per gli altri tipi. Il legislatore, in ossequio ad un principio di certezza assoluta, definisce anche il termine di alto fusto come quello che, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili. Sono reputati invece alberi a non alto fusto quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami (n°2 art.892). Nota: la qualifica di albero di alto fusto va fatta con riguardo alla natura o qualità della pianta, indipendentemente dalla sua altezza nel caso concreto: e, quindi, con riferimento alla potenziale altezza che l’albero assumerà secondo le dimensioni normali di quel tipo di pianta (Cass.62/1792). Per Cass. 78/1568 deve rispettarsi anche al qualificazione botanica della specie di pianta come “albero di alto fusto”. Il codice appronta addirittura delle differenziazioni qualitative riguardo le distanze quando si tratta di siepi. Al secondo comma è previsto che la distanza deve essere di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. Il sistema di misurazione prevede (3°c.) che la distanza si calcoli dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Nota: Secondo giurisprudenza consolidata (Cass. 64/1135) la misurazione della distanza, nel caso di albero inclinato, va misurata dalla base della pianta; nel caso di terreno in declivio la misurazione va effettuata in proiezione orizzontale e non lungo la superficie. E’ inoltre prevista una deroga all’osservazione delle distanze anzidette qualora esista un muro divisorio sul confine, muro proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro (il muro divisorio deve essere proprio o comune: se è altrui, non giova al vicino.
La nozione di muro divisorio sarebbe, poi, quella dell’art.881, con esclusione, cioè, dei muri divisori fra aree scoperte ed edifici.
Non è considerata muro la recinzione non metallica (Cass. 75/968)). Nota: La Corte di Cassazione, in data 30 novembre 1988, ha così statuito: “il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall’art. 892, 1° comma, n.1,c.c. riguarda anche gli alberi non piantati direttamente nel terreno ma in contenitori infissi al suolo, ancorché attraverso gli stessi le radici non abbiano contatto diretto con il terreno del fondo e quindi non possano invadere il fondo del vicino; infatti la previsione normativa mira ad impedire che la parte fuori terra degli alberi riesca di danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, tanto che le distanze indicate, come disposto dall’ultimo comma, art.892 c.c., non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro”. Segue: Cassazione Civile 28 gennaio 1987. Secondo la Corte di Cassazione :”in materia di distanze per gli alberi dai confini, disciplinate dall’art. 892 c.c., ai fini della classificazione delle piante occorre aver riguardo, in primo luogo, alla specie vegetale della pianta, mentre all’altezza della stessa si ha riguardo per la distinzione tra gli alberi di alto e quelli di non alto fusto, nonché per stabilire la distanza per le piante da frutto, con la conseguenza che agli arbusti non può applicarsi la distanza stabilita per gli alberi, ancorché i rami attingano alle altezze previste per questi ultimi”. La norma disciplina interessi interprivatistici: è, quindi, derogabile dalle parti ed è, corrispondentemente, usucapibile come servitù il diritto a tenere l’albero a distanza inferiore. (App. Milano 26-11-57.

Art.893
L’articolo 893 va letto e considerato alla luce del precedente, al quale si richiama per il rispetto delle distanze. Anche questo articolo è strutturato secondo il medesimo schema del precedente, e cioè connotato da quel carattere residuale in presenza di fonti quali regolamenti o, in mancanza, usi locali. La differenza sta tutta nella diversa casistica considerata. Qui infatti si prendono in considerazione gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali solo in quanto si tratti di boschi, canali e strade di proprietà privata. La graduatoria, si ripete, è la medesima: regolamenti, in mancanza usi locali, in mancanza l’art. precedente.(892 c.c).

Art.894 e 896.
Stabilite così le distanze per le diverse tipologie di alberi e piante (siepi), il codice appronta un articolo (894), in un solo comma, che attribuisce il diritto al vicino di esigere l’estirpazione di alberi e siepi che sono piantati o nascano a distanza minore di quelle indicate. Il diritto di far estirpare gli alberi e le siepi che si piantano o, comunque, nascono a distanza non regolare, spetta, oltreché al proprietario, all’enfiteuta, al superficiario, all’usufruttuario. Trattandosi di facoltà inerente il diritto di proprietà ex art.832 c.c., il diritto del vicino non si prescrive.

Anche in questo caso però la norma è derogabile dalle parti e diventa così possibile acquisire il diritto di mantenere la piantagione a distanza irregolare per usucapione o acquisizione per destinazione del padre di famiglia. Correlativo al diritto così conferito al vicino, va letto il primo comma dell’art.896 che dispone la facoltà per il vicino stesso di costringere il confinante proprietario degli alberi al taglio dei rami che si protendano sul suo fondo. Può invece tagliare di propria iniziativa le radici, non i rami questa volta, che si estendano al suo fondo. La norma trova applicazione solo nel caso in cui gli alberi siano piantati a distanza regolare, altrimenti, si potrebbe esigere l’estirpazione ex. art.894. Vanno fatti salvi comunque i regolamenti e gli usi locali che possono disporre diversamente. Si segnala a proposito la Pret. Camerino che in data 22 giugno 1988 ha stabilito che “il proprietario sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino non può costringerlo a tagliarli ove si tratti di piante di alto fusto secolari o valutate di particolare valore naturalistico e ambientale delle specie elencate con legge regionale”. Al diritto del confinante di procedere al taglio dei rami prevale un’esigenza di rispetto verso piante di particolare interesse e valore.
Gli ultimi due commi statuiscono l’appartenenza dei frutti “naturalmente caduti” sul fondo del vicino a quest’ultimo, in quanto gli usi locali non dispongano diversamente.
Si sottrae a questa disciplina l’ipotesi in cui i frutti sottratti siano caduti dai rami legittimamente protesi sul fondo del vicino (es: servitù convenzionale). Se diversamente gli usi locali dovessero stabilire i frutti di appartenenza del proprietario dell’albero si applica l’art.843 3°c. il quale stabilisce che il proprietario (del terreno confinante in cui si trovano i frutti caduti) deve permettere l’accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi sia riparato sfuggendo alla custodia. Il termine proprietario, secondo autorevole dottrina (Trabucchi), deve essere inteso in senso lato: ricomprende chiunque goda del fondo anche se in base ad un rapporto non reale (personale di godimento). Il proprietario può permettere l’accesso consegnando la cosa o l’animale (si legga: i frutti). La Cass. 75/1305 ha negato la tutela possessoria con l’azione di reintegrazione ove il vicino impedisca l’accesso al fondo per la raccolta dei frutti ivi caduti: al diritto all’accesso è stata negata la natura di diritto reale o, comunque, di detenzione tutelabile ex. art.1168

Nota: in data 9 marzo 1995 la pretura di Foligno ha così stabilito: “è possibile l’acquisto per usucapione del diritto di mantenere alberi a distanza inferiore dal confine del vicino , quale servitù apparente, e quindi, non può essere accolta la richiesta di estirpazione a norma dell’art.984 c.c., allorché trattasi di alberi di alto fusto (nella specie: querce ) aventi un’età idonea a far ritenere maturata la detta prescrizione acquisitiva della servitù; peraltro, l’estirpazione, traducendosi in abbattimento delle dette piante, è , nella fattispecie, vietata dalle leggi regionali volte alla salvaguardia dell’ambiente naturale e alla protezione degli alberi e della flora spontanea.(legge reg. Umbria 2 settembre 1974, n..53 e 11 agosto 1978, n.40). Sempre relativamente all’art.894 in correlazione con l’art.892 si segnala la sentenza della Corte Costituzionale in data 3 marzo 1986 secondo la quale:” è inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 9 e 42, 2° comma, cost., degli art.892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) c.c., nella parte in cui non subordinano l’estirpazione delle piante per inosservanza della distanza legale alla previa valutazione del valore paesaggistico e del pregiudizio all’assetto naturalistico-paesaggistico e urbanistico del territorio che ne consegue, poiché la disciplina codicistica deve intendersi comunque subordinata alla legislazione di settore relativa alle bellezze naturali”.

Art.895
Il principio contenuto in questo articolo rappresenta un caso interessante in quanto fissa un limite temporale alla deroga compiuta sulle distanze ex art.892. Stabilisce infatti che il vicino che abbia acquistato il diritto di tenere alberi ad una distanza minore di quelle indicate supra, qualora l’albero dovesse morire o essere reciso o abbattuto, si perderebbe così la possibilità di ripiantare gli alberi o l’albero alla stessa distanza. Si configura così un diritto sottoposto a condizione o termine, a seconda dei casi, e non un diritto sine die, che condivide la sorte del bene oggetto del diritto. Questo principio costituisce deroga al principio fondamentale in tema di servitù, secondo il quale mutamenti dello stato dei luoghi che determinano l’impossibilità di usare la servitù producono la estinzione di questa, decorso il termine di prescrizione per non uso. La norma, secondo parte della dottrina, andrebbe considerata eccezionale e, oltremodo, interpretata restrittivamente. Tale interpretazione ritiene sussumibile nella fattispecie solo la morte naturale dell’albero e non l’evento fortuito che consentirebbe, invece, la sostituzione. Si ritiene che la servitù permanga nel caso in cui la pianta fosse abbattuta dal proprietario del fondo servente.

Secondo dottrina (Trabucchi) nel caso di piante collocate in filare il perimento di una di queste non giova al titolare del fondo servente, perché la servitù ha per oggetto l’esistenza del filare intero e non del singolo albero. Nota: A parere di chi scrive è dubbioso se la dicitura “si è acquistato” sia inerente ad una generica capacità di deroga dell’art.892 da parte dell’elemento volontaristico, non specificato però nel contesto dell’articolo stesso, oppure se la negoziazione possa essere permessa dai regolamenti o usi locali chiamati in causa quali fonti primarie che potrebbero concedere il diritto a piantare ad una distanza inferiore.

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Distanza degli alberi dai confini