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La Relazione Paesaggistica

15gen2014

La Relazione Paesaggistica è quella documentazione che un tecnico deve redigere in fase di progettazione, ove gli interventi edilizi ricadono in zona interessata dal vincolo paesaggistico.

Chi intende realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica, deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22/1/2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” – parte terza beni paesaggistici artt. 131 e ss.)

L’autorizzazione è un provvedimento che viene emesso dal Comune, a seguito della presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:
– il procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D.lgs 42/2004 ed in vigore dall’1 gennaio 2010,
– il procedimento in forma semplificata, introdotto dal DPR 9/7/2010 n. 139 per gli interventi di lieve entità.

Alla domanda di autorizzazione, su apposita modulistica predisposta dal Comune di competenza territoriale, dovrà essere allegata la seguente documentazione: estratto di mappa catastale e di piano di fabbricazione; documentazione fotografica in originale, con indicazione di ripresa fotografica; elaborati grafici con inserimento fotorealistico in 3d; relazione tecnica descrittiva dell’intervento.

L’Autorizzazione Paesaggistica è necessario ottenerla prima della presentazione delle pratiche comunali (DIA, Permesso di Costruire, SCIA).

La Relazione Paesaggistica è redatta da un tecnico, abilitato ad esercitare la libera professione ed iscritto ad un Ordine / Collegio professionale.

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